Statuto dell’Associazione

Art. 1 – COSTITUZIONE E DURATA 

1.1 E’ costituita un’Associazione culturale e di ricerca denominata “Neuralia – Associazione Italiana  di Terapia Neurale”, che opera a livello nazionale ed internazionale. 

1.2 L’Associazione è un ente non commerciale e che non persegue fini di lucro ed ha carattere  apartitico. 

La durata dell’associazione è illimitata. 

Art. 2 – SCOPO E FINALITÀ 

2.1 L’Associazione si propone di svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento  delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si pone la  finalità di riunire professionisti per: 

  1. a) Promuovere lo studio e la ricerca sulla Terapia Neurale (altrimenti detta Neuralterapia), intesa  come metodica diagnostica e terapeutica indirizzata alla regolazione e modulazione del  Sistema Nervoso Autonomo; 
  2. b) Favorire l’interscambio di ogni informazione utile alla professione medica, lo scambio di  esperienze, i risultati dei loro lavori e ricerche; 
  3. c) Sviluppare i rapporti internazionali con associazioni e gruppi con finalità affini per assicurare  un costante progresso alla ricerca e allo studio della Terapia Neurale; 
  4. d) Favorire la pubblicazione, in qualsiasi forma e lingua, di materiale scientifico (pubblicando  anche in proprio) riguardante la Terapia Neurale; 
  5. e) Favorire la divulgazione dei temi inerenti la Terapia Neurale; 

2.2 Per il perseguimento di tali finalità, l’Associazione si servirà, a titolo esemplificativo e non  esaustivo, di: corsi, eventi, congressi, manifestazioni, conferenze, riunioni di carattere medico  scientifico, gruppi di studio, pubblicazioni scientifiche e divulgative, applicazioni informatiche e  quant’altro sia utile a favorire lo sviluppo e la conoscenza della Terapia Neurale. 

2.3 Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali e di ricerca per l’esclusivo  soddisfacimento di interessi collettivi, e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra i  soci, nemmeno in forma indiretta, come stabilito dall’art. 148, comma 8, TUIR ed eventuali  successive modifiche legislative.

Art.3 – PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZI SOCIALI 

3.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

  • da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

3.2 L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle  sue attività da: 

  1. a) quote associative; 
  2. b) eredità, donazioni e legati; 
  3. c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati  al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;  
  4. e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
  5. f) erogazioni liberali dei soci e dei terzi; 
  6. g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali congressi,  manifestazioni, conferenze, riunioni di carattere medico scientifico, gruppi di studio, pubblicazioni  scientifiche e divulgative; 
  7. h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura  commerciale. 

3.3 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,  riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 3.4 In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle  attività statutariamente previste. 

3.5 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve  predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei soci entro il 31  marzo di ciascun anno per la relativa approvazione che deve intervenire entro quattro mesi dalla  chiusura dell’esercizio e quindi entro il 30 aprile di ciascun anno. 

Art. 4 – SEDE  

4.1 L’attuale sede dell’Associazione è in Selargius (CA), Via Metastasio 21. 

Art. 5 – CATEGORIE DI SOCI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 5.1 Il numero dei soci è illimitato.  

5.2 All’Associazione possono aderire le persone di entrambi i sessi, indipendentemente dalla  propria appartenenza politica o religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale,  purché maggiorenni. Per iscriversi all’Associazione è necessario presentare domanda scritta al  Consiglio Direttivo. 

5.3 I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

  • Soci Fondatori: tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. • Soci Onorari: possono essere chiamati a far parte della categoria di Soci Onorari personalità  della cultura che per loro meriti o contributi scientifici di particolare rilievo, abbiano dato lustro e  sviluppo alla Terapia Neurale.  
  • Soci Ordinari: possono appartenere alla categoria dei Soci Ordinari tutti coloro che ne facciano  richiesta, che siano in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria,  che abbiano seguito o stiano seguendo adeguata formazione specifica in Terapia Neurale, e che  intendano partecipare attivamente alla ricerca e ad iniziative dell’Associazione. 

5.4 Con la domanda l’aspirante socio dovrà:

  1. a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione e residenza,  contatto telefonico ed e-mail; 
  2. b) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli  organi sociali. 

5.5 La domanda di iscrizione deve essere firmata dall’aspirante socio, annotandovi gli estremi di un  documento di identità. In assenza di risposta da parte del Consiglio Direttivo decorsi trenta giorni  dalla domanda di iscrizione presentata, il socio si intende ammesso ed il Consiglio Direttivo  provvederà alla relativa ratifica alla prima riunione utile successiva; il rigetto della domanda dovrà  invece essere comunicato, con provvedimento motivato, al richiedente a mezzo e-mail o pec da  inviarsi entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. 

5.6 In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di  socio è personale e le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. 5.7 L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e  gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. L’Associazione tuttavia, in caso di  particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro  autonomo, anche ricorrendo a propri soci. 

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO 

6.1 La qualifica di socio, purché sia in regola con il pagamento della quota associativa, dà diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ed in particolare alle  manifestazioni culturali e di ricerca organizzate dall’Associazione godendo dei vantaggi  economici o delle gratuità previste per i Soci; 

  1. b) a partecipare a corsi di aggiornamento organizzati anche da terzi e a loro riservati; c) a essere informati, attraverso posta o altro mezzo idoneo (fax, email, Skype, social network  ecc.), di tutte le attività scientifiche e culturali dell’Associazione; 
  2. d) ad accedere all’area riservata del sito internet dell’Associazione per prendere visione dei  rendiconti economico-finanziari una volta approvati, dei verbali di assemblea, dello statuto  e di eventuali regolamenti interni e ogni altro documento ritenuto utile da parte del  Consiglio Direttivo; 
  3. e) a ricevere in abbonamento l’eventuale pubblicazione ufficiale dell’Associazione (rivista o  lettera o e-mail) e avere accesso (quando attiva) all’area riservata dell’applicazione mobile o del sito Internet ufficiale dell’Associazione; 
  4. f) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in  ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; g) a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. 6.2 I soci sono tenuti: 
  5. a) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli  organi sociali; 
  6. b) al pagamento della quota associativa determinata annualmente per l’anno successivo con  delibera del Consiglio Direttivo e che, in ogni caso, non potrà mai essere restituita. Il  pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo di ogni anno, ed in ogni caso di  mancato pagamento entro il suddetto termine, i soci saranno automaticamente considerati  esclusi, con conseguente cessazione di ogni diritto e carica acquisiti; 
  7. c) a partecipare ad almeno una manifestazione del programma scientifico culturale  dell’Associazione ogni 2 anni, pena l’esclusione dall’Associazione. In caso di mancata  partecipazione per legittimo impedimento, il Socio è tenuto ad inviare una “giustificazione”  mediante pec o e-mail al Segretario non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della  manifestazione a cui avrebbe dovuto partecipare, pena l’esclusione definitiva  dall’Associazione.

6.3 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività  dell’Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell’Associazione: il  tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti. 

Art. 7 – DECESSO, RECESSO ED ESCLUSIONE 

7.1 La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, o esclusione.  

7.2 Il recesso del socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo. In ogni caso di  recesso, il socio non avrà diritto alla restituzione della quota versata. 

7.3 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle  deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione o che in generale attui comportamenti  contrastanti con gli scopi dell’Associazione o in violazione dell’etica professionale; b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale oltre i termini previsti al  precedente art. 6.2 lett. b); 

  1. c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. 7.4 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari  mediante pec o e-mail, e devono essere motivate. 

7.5 Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della  comunicazione per chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione del Collegio dei Probiviri al fine  di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. 

7.6 L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene  decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera del Collegio dei  Probiviri che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il  provvedimento viene sospeso in caso di attivazione della clausola compromissoria ai sensi dell’art.  16. 

Art.8 -ORGANI SOCIALI 

8.1 Sono organi sociali: 

  1. a) l’Assemblea dei soci; 
  2. b) il Consiglio Direttivo; 
  3. c) Il Comitato Scientifico; 
  4. d) il Collegio dei Sindaci Revisori (laddove nominato); 
  5. e) il Collegio dei Probiviri. 

8.1 Le cariche associative sono completamente gratuite, saranno rimborsate le sole spese inerenti l’incarico, durano tre anni ed i componenti sono rieleggibili. 

8.2 L’elezione dei componenti gli organi associativi, dopo la presentazione delle relative liste,  saranno tenute di norma per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta  la maggioranza dei soci presenti ed ammessi al voto; le predette elezioni avverranno durante  l’assemblea annuale di approvazione del rendiconto economico e finanziario nell’anno di scadenza  del mandato degli organi sociali.  

8.3 Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in possesso della tessera sociale ed in regola  con il pagamento delle quote sociali. 

8.4 Ogni socio dispone di un solo voto.

Art. 9 – CONVOCAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO ASSEMBLEE 

9.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. 9.2 La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima  dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della  prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione verrà comunicato ai singoli soci  mediante modalità indicate come preferenziali dagli stessi soci quali la pubblicazione sulla rivista  associativa (laddove esistente), indicazione sul sito internet dell’Associazione e/o l’invio di lettera  

semplice, fax, e-mail o telegramma, pec, nel medesimo termine sopra indicato.  9.3. L’adunanza dell’Assemblea dei soci può avvenire anche attraverso mezzi informatici  (Videoconferenza o altro) purché il Presidente dell’Assemblea possa verificare l’effettiva identità e  partecipazione dei soci non presenti presso il luogo fissato per la riunione. 

9.4 L’assemblea ordinaria: 

  1. a) approva il rendiconto economico e finanziario; 
  2. b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, ed  eventualmente del Collegio dei Sindaci Revisori; 
  3. c) approva gli eventuali regolamenti. 
  4. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di  responsabilità nei loro confronti;  

9.5 Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura  dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale. 9.6 L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia  fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci  Revisori (se eletto) o da almeno un decimo (1/10) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione  deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. 

9.7 Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto soltanto i soci in regola con il  versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. 

9.8 Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio. 9.9 In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita  quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. 9.10 In seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o  rappresentati.  

9.11 Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei soci presenti,  su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. 

9.12 L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto  e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.  

9.13 Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi  (2/3) dei soci presenti. 

9.14 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice  Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal  Presidente dell’assemblea. 

9.15 Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio  segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. 

9.16 Le deliberazioni dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovranno essere adottate  su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Art. 10 – CONVOCAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 10.1 Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni, è composto da un numero non inferiore a 7  (sette) soci, di cui fino a 5 (cinque) scelti tra i Soci Fondatori, ed i restanti tra i Soci Ordinari, eletti  dall’Assemblea Generale, ed i suoi membri sono rieleggibili. Per i primi due mandati, è composto  da non meno di 5 (cinque) Soci Fondatori e non meno di 2 (due) Soci Ordinari. 10.2 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento degli atti, che dalla  legge e dal presente Statuto, non siano espressamente riservati all’Assemblea o al Collegio dei  Probiviri e che rientrino negli scopi dell’Associazione. 

10.3 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell’Associazione nel rispetto delle indicazioni offerte  dall’Assemblea. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 

  1. b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; 
  2. c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; 
  3. d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; 
  4. e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei soci; 
  5. f) deliberare sulle quote associative dei soci; 
  6. g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione; h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri; 
  7. i) stabilire il programma didattico e l’indirizzo scientifico dell’Associazione; 
  8. e) nominare il Comitato Scientifico. 

10.4 I consiglieri esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Tuttavia potranno essere loro  rimborsate le spese sostenute nell’adempimento del loro mandato, previa documentazione delle  stesse. 

10.5 La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera da spedire per posta ordinaria  ovvero, fax, e-mail, pec, non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide  quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione  ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. 

10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta formulata da  almeno tre dei membri del Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno ed almeno una volta  all’anno. L’adunanza del Consiglio Direttivo può avvenire anche attraverso mezzi informatici  (Videoconferenza o altro) purché il Presidente possa verificare l’effettiva partecipazione dei  consiglieri non presenti presso il luogo fissato per la riunione. 

10.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.  

10.8 Della riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal  Presidente e dal Segretario. 

10.9 Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, elegge: 

  • il Presidente 
  • il Vicepresidente 
  • il Segretario tesoriere 
  • il Comitato scientifico 

10.10 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea  generale dei Soci. 

10.11 Per i primi sei anni dell’Associazione, il Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che  siano Soci Fondatori.  

10.12 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di contemporaneità di manifestazioni o di  indisponibilità. In caso di dimissioni del Presidente, qualora resti in carica il Consiglio Direttivo in quanto non si scenda sotto il numero minimo previsto per Statuto, spetta al Vice Presidente  

convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. 10.13 Il Segretario tesoriere adempie alle funzioni di segreteria del Consiglio Direttivo e  dell’Assemblea generale, redige i verbali del Consiglio e dell’Assemblea e li custodisce, tiene 

aggiornata la lista dei Soci, è custode dei fondi dell’Associazione, riscuote le quote sociali ed ogni  altro provento, provvedendo all’immediato deposito secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo,  paga i mandati firmati dal Presidente, compila annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre  all’Assemblea generale. 

10.14 Per i primi sei anni dell’Associazione, il Segretario Tesoriere deve essere eletto tra i  Consiglieri che siano Soci Fondatori. 

10.15 Il Segretario-Tesoriere può avvalersi di un servizio di segretariato per le pratiche di normale  gestione della segreteria della scuola e degli eventi Neuralia nonché per le pratiche relative alla  tesoreria, servizio con cadenza annuale, approvato dal Consiglio Direttivo e a carico della  Associazione. 

10.16 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo  decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i  primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo;  nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per la  nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio  Direttivo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero si scenda sotto il  numero minimo previsto per Statuto, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo  Consiglio Direttivo. 

Art. 11 -CONVOCAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO 11.1 Il Consiglio Direttivo nomina a norma dell’articolo 10 dello Statuto il Comitato scientifico,  composto da cinque membri di cui tre componenti del Consiglio Direttivo stesso e due esterni tra i  Soci Ordinari che permangono in carica per la durata di tre anni dalla nomina ed i suoi membri  sono rieleggibili. 

11.2 Il Comitato Scientifico studia e propone al Consiglio Direttivo: la ricerca bibliografica inerente  la Terapia Neurale, i programmi di ricerca scientifica con il coinvolgimento dei soci.  Ha lo scopo della rappresentanza scientifica dell’Associazione presso altre Società Scientifiche,  Associazioni, Organizzazioni, Enti, Istituzioni, e media e popolazione. 

11.3 Si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o su richiesta del Consiglio Direttivo con le  stesse modalità previste per quest’ultimo. 

ART.12 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

12.1 Il Collegio dei Sindaci Revisori, laddove venga nominato dall’Assemblea, è composto da tre  membri eletti preferibilmente tra i soci tra i quali viene nominato il Presidente, il collegio dura in  carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.  

12.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Collegio decada  dall’incarico, il Collegio può provvedere alla sua sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che  rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Collegio; nell’impossibilità di attuare detta  modalità, il Collegio chiede al Consiglio la convocazione dell’Assemblea per la nomina dei  componenti l’organo mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Collegio. Ove  decada oltre la metà dei membri del Collegio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un  nuovo Collegio. 

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

13.1 Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i Soci o tra questi e l’Associazione o i suoi organi,  nonché sulle decisioni di esclusione e sui dinieghi di ammissione, sono risolte dal Consiglio dei  Probiviri, quali arbitri, i quali giudicheranno a maggioranza. 

13.2 Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea dei soci, è composto da tre membri, dura in  carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il  proprio Presidente.

13.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Collegio decada  dall’incarico, il Collegio può provvedere alla sua sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che  rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Collegio; nell’impossibilità di attuare detta  modalità, il Collegio chiede al Consiglio la convocazione dell’Assemblea per la nomina dei  componenti l’organo mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Collegio. Ove  decada oltre la metà dei membri del Collegio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un  nuovo Collegio. 

ART. 14 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

14.1 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il  voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto.  

14.2 In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non  soci. 

14.3 Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti  i beni residui saranno devoluti, ai sensi di legge, a Enti o Associazioni che perseguano la  promozione e lo sviluppo dei medesimi scopi e finalità dell’Associazione, e comunque per finalità  di pubblica utilità. 

Art. 15 – RINVIO 

15.1 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto  applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento  alle disposizioni sulle associazioni. 

ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

16.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del  presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un  arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,  dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti;  in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente  per territorio in base al luogo ove ha sede legale l’Associazione. 

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Il presente statuto è stato deliberato e approvato dall’Assemblea Straordinaria dell’Associazione  Italiana di Terapia Neurale – NEURALIA del 11 marzo 2019 in modalità Webconference.